Dichiarazione d’intento esportatori abituali
Con l’art. 20 del D.Lgs. 175/2014 le cessioni ad esportatori abituali e gli obblighi di comunicazione hanno subito una serie di modifiche, dove, dal 2015, l’esportatore abituale a differenza di come avveniva in passato, dovrà comunicare al’Agenzia delle Entrate il contenuto delle lettere d’intento.
In un secondo momento l’esportatore dovrà consegnare la lettera d’intento e la ricevuta di trasmissione, al proprio fornitore.
Il fornitore dovrà verificare l’avvenuta presentazione delle lettere d’intento (a cura dell’esportatore), sul sito dell’Amministrazione Finanziaria, e successivamente emettere fattura in regime di non imponibilità ex art. 8 del D.P.R. 633/1972, ed in sede di dichiarazione annuale, nel modello Iva, il fornitore dovrà riepilogare i dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute.
Per il fornitore che emetta fattura senza addebito dell’IVA, prima di aver ricevuto da parte dell’esportatore la lettera d’intento e corretta presentazione al’Agenzia delle Entrate, ci saranno sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta.
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